Lo statuto
STATUTO Associazione A.R.G.O. U.C.S. TORINO ODV
Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
E’ costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed ai sensi della Legge 266/1991, l’Organizzazione di volontariato denominata “Associazione Regionale Gruppo Operativo – Unità cinofile di Soccorso – Torino” siglabile “A.R.G.O. U.C.S.” con sede legale nel comune di Candia Canavese.
La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria.
Art. 2 – Scopi e finalità
L’Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi ai principi della solidarietà sociale, si prefigge lo scopo di prestare la sua opera sul territorio nazionale ed estero per il soccorso e la protezione civile e pertanto intervenire, mettendosi a disposizione delle competenti autorità regionali, nazionali e internazionali, civili e militari, nei casi di pubblica calamità, e comunque quando detta opera sia richiesta dagli enti interessati per l’insorgere di situazioni comportanti danno o pericolo alla incolumità delle persone.
Art. 3 – Attività
Per la realizzazione dello scopo di cui all’art. 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di effettuare la ricerca di persone disperse in superficie o travolte da macerie attraverso unità cinofile da soccorso, dopo adeguato addestramento. In via secondaria, l’Associazione può organizzare corsi, esercitazioni e manifestazioni cinofile. Nello svolgimento di quanto sopra, l’Associazione potrà pertanto stabilire opportune relazioni con enti pubblici, privati ed associazioni nazionali ed estere, che in qualche modo siano indispensabili o anche semplicemente utili per il raggiungimento degli scopi associativi e lo sviluppo di rapporti di reciproca collaborazione con organizzazioni simili.
Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione, principalmente nell’ambito del territorio della regione Piemonte e prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
L’Associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per qualificare o specializzare il personale addetto all’addestramento delle unità cinofile utilizzate per la ricerca delle persone disperse in superficie o tra le macerie.
Art. 4 – Patrimonio e risorse economiche
Il patrimonio dell’Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione;eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
quote associative e contributi degli aderenti;contributi di privati;
contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
contributi di organismi internazionali;
donazioni e lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di Febbraio, che viene fatta per alzata di mano. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione, almeno 7 (sette) giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
E’ fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall’attività dell’Associazione.
Art. 5 – Soci
Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell’Associazione tute le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell’Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 6.
Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusione
L’ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell’interessato con la quale si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso all’assemblea dei soci.
Il ricorso all’assemblea dei soci è ammesso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa lettera.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
La qualità di Socio si perde:
per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all’Associazione;
per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
per morosità dal mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 (trenta) giorni dall’eventuale sollecito scritto;
per causa di morte;
per ingiustificato assenteismo.
L’esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.
In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 7 – Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
I soci hanno diritto:
- di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- i soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall’organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
I soci sono obbligati:
all’osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall’assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
Art. 8 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’associazione:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente.
Art. 9 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei soci, l’organo sovrano dell’Associazione, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 2 (due) associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano in età. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
La convocazione è inoltrata per iscritto con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
Le delibere assunte dall’Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello statuto oppure per lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 10 – Assemblea ordinaria dei Soci
L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro 2 (due) mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
L’Assemblea ordinaria:
approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
discute ed approva i programmi di attività;
elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo alla graduatoria dei non eletti;
approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
delibera sull’esclusione dei soci;
delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione stessa;
determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’Associazione.
Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l’affissione del relativo verbale all’albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’assemblea tenuto a cura del segretario.
Art. 11 – Assemblea straordinaria dei Soci
La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
Art. 12 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 5 (cinque) consiglieri che durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche (oppure) salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
L’Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione, cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata alla successiva assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all’assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
delibera sulle domande di nuove adesioni;
sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
ha facoltà di costituire comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni mese, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei componenti.
La convocazione è inoltrata per iscritto con 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
Art. 13 – Comitati tecnici
Nell’ambito delle attività approvate dall’assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l’Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.
Art. 14 – Scioglimento
L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua destinazione.
E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, ad altra associazione di volontariato operante in identico o analogo settore.
Art. 15 – Norme finali
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 266/1991, della normativa regionale e provinciale in materia.
Caselle 06.12.2019