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Lo Statuto
· Articolo
1 - E' costituita, con sede legale in Torino, l'Associazione
denominata "A.R.G.O. - U.C.S.- TORINO" (Associazione
Regionale Gruppo operativo - Unità Cinofile di Soccorso
- Torino), senza fini di lucro, neppure indiretto, con sede legale
presso l'abitazione del Presidente.
L'associazione potrà istituire anche altrove sedi secondarie,
dipendenze e rappresentanze.
· Articolo
2 - La durata dell'associazione è a scadenza indeterminata.
Scopi
e finalità
· Articolo 3 - L'associazione, ispirandosi ai principi
della solidarietà umana si prefigge come scopo di prestare
la sua opera sul territorio nazionale ed estero per il soccorso
e la protezione civile e pertanto intervenire, mettendosi a disposizione
delle competenti autorità regionali, nazionali e internazionali,
civili e militari, nei casi di pubblica calamità, e comunque
quando detta opera sia richiesta dagli enti interessati per l'insorgere
di situazioni comportanti danno o pericolo alla incolumità
dalle persone.
L'associazione è assolutamente apolitica restando estranea
a qualsiasi partito, movimento e organizzazione.
· Articolo
4 - In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso
e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività,
l'associazione si propone di operare la ricerca di persone disperse
in superficie o travolte da macerie con l'indispensabile aiuto
del proprio cane, dopo adeguato addestramento.
· Articolo
5 - l'associazione può organizzare corsi, esercitazioni
e manifestazioni cinofile. Nello svolgimento di quanto sopra,
l'associazione potrà pertanto stabilire opportune relazioni
con enti pubblici, privati ed associazioni nazionali ed estere,
che in qualche modo siano indispensabili o anche semplicemente
utili per il raggiungimento degli scopi associativi e lo sviluppo
di rapporti di reciproca collaborazione con organizzazioni simili.
· Articolo
6 - Le attività di cui al comma precedente sono svolte
dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite
dai propri aderenti.
L'attività degli aderenti non può essere retribuita
in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti
possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese vive
effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa
documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea
dei soci.
· Articolo
7 - L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento
e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a. contributi degli aderenti,
b. contributi privati,
c. contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche
finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti,
d. donazioni e lasciti testamentari,
e. rimborsi derivanti da attività da convenzioni,
f. entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali.
· Articolo
8 - L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e
termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di
ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il comitato direttivo redige il bilancio
e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro
il mese di febbraio.
Membri
dell'associazione
· Articolo 9 - Il numero degli aderenti è
illimitato. Sono membri dell'associazione:
a. soci fondatori,
b. soci ordinari,
c. soci collaboratori
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
· Articolo 10 - L'ammissione a socio ordinario e
socio collaboratore, deliberata dal comitato direttivo, è
subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli
interessati.
a. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla fondazione
dell'associazione con la sottoscrizione dell'atto costitutivo.
b. Sono soci ordinari coloro che svolgono l'attività cinofila
nell'ambito dell'associazione (Unità Cinofila).
c. Sono soci collaboratori coloro che prestano attività
personale (tracciatori piste, veterinaria, costruzioni, rifornimenti
e altro) a favore dell'associazione: in particolare collaborano
nelle operazioni per le quali è richiesto il loro intervento.
Sono esclusivamente
allievi, e quindi non soci:
a. gli allievi esordienti che sono coloro i quali richiedono di
partecipare al corso base inferiore di addestramento cinofilo.
Il superamento di questo permette loro l'accesso al corso di avviamento;
b. gli allievi di avviamento che sono coloro i quali partecipano
al corso base superiore: Il superamento del corso base superiore
permette loro l'inserimento alla qualifica di socio ordinario.
· Articolo
11 - Il comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti
nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'assemblea
in seduta ordinaria
· Articolo
12 - Sulla eventuale reiezione di domande, sempre motivata,
si pronuncia anche l'assemblea.
· Articolo
13 - la qualità di socio si perde:
a. per recesso,
b. per mancato versamento della quota associativa entro e non
oltre 30 giorni dalla scadenza dei rispettivi termini associativi
annuali,
c. per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione,
d. per persistenti violazioni degli obblighi statutari e al regolamento
interno,
e. ingiustificato assenteismo.
· Articolo
14 - L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea
dei soci su proposta del comitato direttivo. In ogni caso, prima
di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto
al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo
facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere
comunicato in forma scritta almeno due mesi prima dello scadere
dell'anno in corso.
· Articolo
15 - Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto
alla restituzione delle quote associative versate.
Doveri e diritti degli associati
· Articolo 16 - I soci sono obbligati:
a. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le
deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi,
b. A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione,
c. A versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
· Articolo
17 - I soci hanno diritto:
a. a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione,
b. a partecipare all'assemblea con diritto di voto,
c. ad accedere alle cariche associative.
Organi dell'associazione
· Articolo 18 - Sono organi dell'associazione:
a. l'assemblea dei soci,
b. il comitato direttivo,
c. il presidente.
L'assemblea
· Articolo 19 - L'assemblea è composta da
tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni
associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un
altro associato con delega scritta. Ogni socio non può
ricevere più di due deleghe.
· Articolo
20 - L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività
dell'associazione ed inoltre:
a. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b. nomina i componenti il consiglio direttivo;
c. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d. stabilisce l'entità delle quote associative annuali;
e. delibera la esclusione dei soci dall'associazione;
f. si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi
associati.
· Articolo
21 - L'assemblea ordinaria viene convocata dal presidente
del comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione
del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso presidente o almeno tre
membri del comitato direttivo, o u decimo degli associati ne ravvisino
l'opportunità.
· Articolo
22 - L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto
costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla
proroga della durata dell'associazione.
· Articolo
23 - L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute
dal presidente del comitato direttivo, in sua assenza, dal vice presidente e in assenza di entrambi da altro membro del comitato
direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto
da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione.
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze
cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero
comitato direttivo.
· Articolo
24 - L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
validamente costituita in prima convocazione quando sia presente
o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso
giorno stabilito per la prima, l'assemblea è validamente
costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno
due ore.
· Articolo
25 - Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano
approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per
la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato
dell'associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo,
che deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole
di almeno tre quarti degli associati.
Il
comitato direttivo
· Articolo 26 - Il comitato direttivo è formato
da un numero di membri non inferiore a tre, nominati dall'assemblea
dei soci. Il primo comitato direttivo è nominato con l'atto
costitutivo.
I membri del comitato direttivo rimangono in carica a tempo indeterminato.
Possono fare parte del comitato esclusivamente gli associati.
· Articolo
27 - Nel caso in cui, per dimissioni o altre a cause, uno
dei componenti il comitato decada dall'incarico, il comitato direttivo
può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo
tra i non eletti che rimane in carica fino alla prima convocazione
dei soci. Nel caso decada oltre la metà dei membri del
comitato, L'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo
comitato.
· Articolo
28 - Il comitato nomina al suo interno un presidente, un vice
presidente e un segretario.
· Articolo
29 - Al comitato direttivo spetta di:
a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
b. predisporre il bilancio;
c. nominare il presidente, il vice presidente e il segretario;
d. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
e. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione
che non siano spettanti all'assemblea dei soci.
· Articolo
30 - Il comitato direttivo è presieduto dal presidente
o in caso di sua assenza dal vice presidente e in assenza di entrambi,
dal membro più anziano.
· Articolo
31 - Il comitato direttivo è convocato di regola ogni
mese e ogni qualvolta il presidente, o in sua vece il vice presidente,
lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti
ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza
della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della
maggioranza degli intervenuti.
· Articolo
32 - I verbali di ogni adunanza del comitato direttivo, redatti
a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha
presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
Il presidente
· Articolo 33 - Il presidente nominato dal comitato
direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché
l'assemblea sei soci.
· Articolo
34 - Al presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione
di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento,
le sue funzioni spettano al vice presidente, anch'esso nominato
dal comitato direttivo.
· Articolo
35 - Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del
comitato
direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica
allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente
successiva.
Gratuità
delle cariche associative
· Articolo 36 - Ogni carica associativa viene ricoperta
a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati
di cui al precedente articolo.
Norma finale
· Articolo 37 - In caso di scioglimento dell'associazione
il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di
volontariato operanti in identico o analogo settore.
Rinvio
· Articolo 38 - Per quanto espressamente riportato
in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre
norme di legge vigenti in materia, in particolare alla legge 11
agosto 1991 numero 266.
Torino, 17 maggio 1994
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